Art. 12
(Collaudo).

      1. Con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 4, sono stabiliti i termini e le modalità delle attività di collaudo dei prodotti, i requisiti professionali dei collaudatori, la misura del compenso loro spettante ed i casi di incompatibilità alla carica.
      2. La commissione per le operazioni di collaudo è composta da due a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento ai prodotti oggetti di collaudo, nominati dal committente nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nelle ipotesi di carenza di organico accertata e dichiarata dal responsabile del procedimento.
      3. Lo stesso regolamento di cui al comma 1 può prevedere casi in cui è richiesto il collaudo dei prodotti in corso di installazione.
      4. Decorso il termine di sei mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 1, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.